ASSOCIAZIONE
“AMICI DI ALDO FERRARO”
STATUTO
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Articolo 1)
Familiari e parenti di Aldo, deceduto in seguito a incidente sul lavoro il giorno 8 febbraio 2010, quando ancora non aveva compiuto 33 anni, costituiscono l’Associazione denominata “Amici di Aldo Ferraro”.
Articolo 2)
L’ Associazione ha sede in Zambrone (via Salvo d’Acquisto n. 11), è apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.
Articolo 3)
L’Associazione di promozione sociale ed educativa ha lo scopo di tenere viva la memoria di Aldo Ferraro, attraverso la cultura dell’amicizia, della bontà, dell’altruismo, della solidarietà, del rispetto verso il prossimo, dell’attaccamento alla famiglia e al lavoro. Sono questi alcuni dei tantissimi pregi che possedeva il giovane Aldo, che si intende ricordare mettendo in atto tutte quelle manifestazioni che ne esaltino la figura, in particolare di “martire del lavoro”.
A tal proposito l’Associazione intende promuovere ogni iniziativa utile affinché la figura di Aldo Ferraro sia onorata dalle istituzioni pubbliche per quanto ha saputo dare, pur nella sua breve esistenza, alla comunità di Zambrone, principalmente con il suo esempio di vita.
Essa promuoverà, inoltre, convegni e dibattiti sulle “morti bianche”, per sensibilizzare l’opinione pubblica ad attivarsi per prevenire gli incidenti sul lavoro, lavoro che dovrebbe produrre all’uomo solo benessere anziché la morte, come nel caso di Aldo.
In particolare, per il conseguimento dello scopo sociale l’Associazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, intende:
ü istituire un premio annuale, denominato dell’“Amicizia e bontà”, di € 500 (cinquecento) e una targa ricordo con motivazione, da assegnare a cittadino calabrese che durante l’anno si sia distinto per tutte o una delle qualità esse che possedeva Aldo Ferraro. La scelta sarà a cura del Consiglio direttivo dell’Associazione, tra tutte le segnalazioni giunte. La manifestazione di premiazione si terrà ogni anno a Zambrone il 20 giugno, data nella quale Aldo era nato;
ü organizzare tornei di calcio o calcetto in Zambrone, poiché Aldo era un bravissimo calciatore dilettante, con assegnazioni di coppe e targhe ricordo. Il torneo dovrà svolgersi in linea di massima nella stagione estiva;
ü organizzare annualmente, in coincidenza con la consegna del Premio “Amicizia e bontà”, che avverrà nella piazza 8 marzo di Zambrone, un concerto di musica popolare o etno-folk, considerato che Aldo era un grande appassionato di questi generi di musica;
ü organizzare annualmente un convegno o dibattito, al quale saranno invitati esperti del lavoro, autorità e popolazione, per discutere sulle “morti bianche” e su tutto quello che bisognerebbe mettere in atto per evitare che il lavoro stesso diventi morte;
ü avanzare proposte affinché la memoria di Aldo sia onorata dalle istituzioni, mediante l’intitolazione di una via o piazza o struttura sportiva. Un fatto importante che servirebbe sicuramente a unire la piccola comunità zambronese, alla quale Aldo teneva tantissimo.
L’Associazione, oltre a quanto sopra, ha lo scopo di beneficenza, di promozione della solidarietà sociale e di aiuto, nei propri limiti, del prossimo che ha bisogno. Essa non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 4)
Può essere associato qualsiasi cittadino o ente, italiano o straniero, che sia stato ammesso a farne parte secondo le norme del presente Statuto e che abbia svolto o svolga attività connesse agli scopi di cui al precedente art. 2 e/o che si impegni alla diffusione e alla realizzazione delle finalità dell’Associazione. La qualità di associato non è trasmissibile.
Gli associati si distinguono in:
- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Onorari
Soci Fondatori
Articolo 5)
Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuti nell’Atto costitutivo e coloro ai quali, per voto unanime del Consiglio direttivo, venga attribuita tale qualifica.
Assumono, altresì, la qualifica di soci fondatori anche coloro i quali chiedono di essere ammessi a far parte dell’Associazione entro 90 giorni dalla data di costituzione della stessa.
Soci Ordinari
Articolo 6)
Sono Soci Ordinari coloro che abbiano domandato di far parte dell’Associazione per svolgere le attività statutarie e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.
Soci Onorari
Articolo 7)
Sono Soci Onorari, i familiari e parenti di Aldo Ferraro, nonché le persone che abbiano avuto rapporti di amicizia, di stima, di lavoro con lo stesso, che abbiano contribuito a diffonderne la conoscenza che, infine, per i loro meriti e per l’attività svolta, conferiscono lustro all’Associazione.
I Soci Onorari vengono cooptati in un primo tempo dai Soci Fondatori e in seguito sono designati dal Consiglio direttivo o dall’Assemblea degli Associati.
Articolo 8)
La qualifica di Associato si perde per dimissioni e per esclusione dichiarata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo (escluso il voto dell’eventuale associato interessato qualora questo faccia parte del Consiglio), previo accertamento da parte del Consiglio Direttivo stesso di comportamenti che si pongano in grave contrasto con gli scopi e lo spirito dell’Associazione ovvero quando l’associato:
- abbia subito una condanna per reati comuni in genere, a eccezione di quelli di natura colposa;
- sia stato interdetto o inabilitato;
- mantenga una condotta contraria alla legge o all’ordine pubblico;
La delibera di esclusione, motivata , deve essere comunicata all’associato anche verbalmente.
Gli associati che per qualsiasi causa abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere gli eventuali contributi versati a qualsiasi titolo, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Assemblea degli Associati
Articolo 9)
È costituita dalla totalità degli associati.
Il diritto di voto in assemblea spetta a tutti i soci maggiorenni.
L’assemblea generale degli associati si distingue in ordinaria e straordinaria.
L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno per:
1) approvare e discutere la relazione sulle attività associative, presentata dal Consiglio Direttivo;
2) discutere i vari argomenti secondo l’ordine del giorno;
3) esaminare e approvare bilanci (preventivi e consuntivi) al termine di ogni esercizio associativo.
4) nominare il Consiglio Direttivo, nonché confermare o revocare quei membri che dallo stesso sono stati cooptati in sostituzione di altri.
L’assemblea straordinaria si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo quando, a parere di quest’ultimo, sia necessario ovvero quando la proposta di convocazione venga fatta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. Le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per gli associati assenti o dissenzienti.
Le deliberazioni dovranno restare depositate presso la sede dell’Associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Articolo 10)
La convocazione dell’assemblea deve essere fatta a cura del Presidente mediante comunicazione, anche verbale, inviata a ciascun socio e a tutti i membri dell’organo amministrativo, almeno otto giorni prima della data fissata.
L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.
L’assemblea, in prima convocazione, si intende validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.
Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’assemblea in seconda convocazione si intende validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza dei partecipanti all’assemblea stessa.
Per le modifiche del presente Statuto, l’assemblea straordinaria, in prima convocazione, si intende validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l’assemblea straordinaria si intende validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
Gli associati possono farsi rappresentare per delega scritta, conferibile solo ad altri associati. Nessun associato può avere più di tre deleghe.
Consiglio Direttivo
Articolo 11)
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, da 7 (sette) a 9 (nove). La nomina del Consiglio Direttivo spetta all’Assemblea ordinaria, fatta eccezione per il primo Consiglio, che è nominato all’unanimità contestualmente al presente Atto Costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni salvo rinuncia o altra causa di cessazione.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione tra i soci. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che dovrà confermarne o revocarne la nomina.
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario, se non vi ha già provveduto l’assemblea.
Al Consiglio Direttivo è affidata l’amministrazione dell’Associazione. Esso ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e potrà nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, scegliendoli anche tra i non associati.
Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di redigere il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissione e sulla esclusione degli associati.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Il Presidente cura l’attività dell’Associazione nell’ambito delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
A lui spettano la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nonché la decisione di agire e resistere in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue attribuzioni spettano al Vice presidente.
Il Vice presidente provvede all’esecuzione delle deliberazioni. Ha diritto alla firma di atti di ordinaria amministrazione e, per delega, degli atti di straordinaria amministrazione.
IL PATRIMONIO
Articolo 12)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dai fondi reperiti a cura dei familiari e dei parenti di Aldo;
- dai conferimenti che volontariamente, tanto nell’importo, quanto nei modi e nei tempi, gli associati vorranno corrispondere al momento della costituzione, dell’adesione all’Associazione e successivamente nel corso degli esercizi futuri;
- dalle elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, che tutti gli amici di Aldo vorranno corrispondere;
- da eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle Province, dell’Unione Europea e di ogni altro Ente pubblico e/o privato.
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI ED AVANZI DI GESTIONE
Articolo 13)
Non è ammissibile distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
L’Associazione si obbliga ad impiegare gli utili e gli avanti di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ESERCIZIO ASSOCIATIVO
Articolo 14)
L’esercizio associativo ha inizio l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, a eccezione del primo esercizio, che ha inizio con la data di costituzione e si conclude con il 31 dicembre 2011.
Alla fine di ogni esercizio sociale deve essere redatto il bilancio annuale.
Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell’associazione sia nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione, che dopo l’approvazione dello stesso, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.
SCIOGLIMENTO
Articolo 15)
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto.
Parimenti, la richiesta dell’assemblea straordinaria, da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione, deve essere presentata da almeno due terzi dei soci con diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 16)
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge.
L’atto cui sopra viene costituito in Zambrone, l’1 dicembre 2010, dai seguenti soci fondatori che, contestualmente al presente atto, nominano il Consiglio Direttivo nelle persone di:
1. Ambrosi Mario Presidente
2. Ferraro Francesco Vicepresidente
3. Tedesco Ferraro Roberta Gabriella Tesoriere
4. Epifanio Mariella Segretario
5. Ferraro Giuseppe Consigliere
6. Russo Elisabetta Consigliere
7. Ferraro Carlo Consigliere
8. Sicari Katia Consigliere
9. Russo Filippo Consigliere